Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti di età pari ad almeno 65 anni il RDC sarà Pensione di Cittadinanza, a sostegno delle persone anziane ed in contrasto alla povertà.
La pratica è gratuita all'interno della nostra Tessera. Quindi puoi prima sottoscriverla e poi richiedere la pratica. Oppure per comodità puoi anche richiedere subito la pratica e poi saremo noi ad inviarti il link per il tesseramento.
Puoi scegliere tra:
TESSERA AGEVOLATA al costo di 25,00 euro (priorità sulla richiesta di n.2 pratiche gratuite nei 12 mesi di validità)
TESSERA ORDINARIA al costo di 50,00 euro (priorità sulla richiesta di n.5 pratiche gratuite nei 12 mesi di validità)
COS’E’
Il Reddito di Cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più soggetti di età pari ad almeno 65 anni il RDC sarà Pensione di Cittadinanza, a sostegno delle persone anziane ed in contrasto alla povertà.
BENEFICIARI E REQUISITI
Si rivolge ai nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo in cui viene erogato il sussidio.
Requisiti di residenza e soggiorno
- Possesso cittadinanza italiana o dei paesi UE
- Possessori di permesso di soggiorno di lungo periodo
- Residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in modo continuativo
Requisiti reddituali
- Valore ISEE inferiore a 9.360 euro
- Valore di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro
- Valore di patrimonio mobiliare (come definito dai criteri ISEE) non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. Ulteriore accrescimento di 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I massimali predetti sono ulteriormente accresciuti di 5.000 euro nel caso di componente con disabilità presente nel nucleo familiare
- Valore di reddito familiare non superiore ad una soglia di 6.000 euro moltiplicato per il corrispondente valore della scala di equivalenza (accresce tale limite all’aumentare dei componenti del nucleo familiare fino a 12.600 euro). Il limite di 6.000 euro è innalzato a 7.560 euro in riferimento alla Pensione di Cittadinanza. La soglia è poi ancora incrementata a 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in casa in affitto.
Godimento beni durevoli
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti la domanda
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di imbarcazioni
Soggetti non ammessi al beneficio
- Non hanno diritto al beneficio i soggetti detenuti per tutta la durata della pena, i soggetti ospiti di istituti di cura di lunga degenza, o di altra struttura residenziale a totale carico dello Stato o P.A.
- Non hanno diritto al RDC i nuclei familiari che hanno componenti disoccupati per dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la domanda, tranne che per le dimissioni per giusta causa.
- Il RDC è compatibile con il sussidio della NASPI (indennità di disoccupazione).
A QUANTO AMMONTA
Il beneficio economico del RDC si suddivide in due componenti:
- Integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (500 euro mese) incrementabile moltiplicando tale soglia per il parametro della scala di equivalenza, in base al numero di componenti del nucleo familiare, fino ad un valore massimo di 12.600 euro.
- Integrazione del reddito ai nuclei familiari residenti in abitazioni in affitto fino a 3.360 euro (280 euro mese)
La soglia di cui al punto 1 è incrementata fino a 7.560 nel caso di Pensione di Cittadinanza. Invece il valore massimo nello stesso caso ma al punto 2 ammonta a 1.800 euro. Nel caso di nuclei familiari con casa di proprietà con mutuo in corso, l’integrazione del punto 2 è comunque valida ma con un massimale di 1.800 euro annui. Il RDC decorre dal mese successivo la presentazione della domanda (se esito positivo) ed ammonta ad un dodicesimo del valore approvato annuo. Il RDC ha durata massima di 18 mesi, e fino a che il beneficiario si trova nelle condizioni previste per il godimento del beneficio. È eventualmente prorogabile con sospensione di un mese tra una concessione e l’altra. Tale sospensione non si verifica nel caso di Pensione di Cittadinanza.
PATTO PER IL LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE
Il beneficio è vincolato all’adesione al Patto per il lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, di adesione al percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale; che prevede questa ultima: partecipazione a progetti con attività a favore della comunità, disponibilità alla riqualificazione professionale, integrazione agli studi. Sono esclusi dal patto i componenti del nucleo familiare già occupati o frequentanti un regolare percorso di studi o formazione. Sono altresì esclusi dal Patto i beneficiari di Pensione di Cittadinanza, i soggetti di età superiore a 65 anni, nonché i soggetti con disabilità, tranne per i casi di collocamento mirato. Sono ancora esonerati i soggetti con carichi di cura per appartenenti al nucleo familiare di età inferiore a 3 anni oppure affetti da disabilità o non autosufficienza (su parametri ISEE).
Criteri di congruità delle offerte di lavoro
- Indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare entro 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi di sussidio, entro 250 km oltre il sesto mese di sussidio
- Esclusivamente nel caso che nel nucleo familiare non siano presenti bambini di età inferiore a 3 anni o portatori di disabilità, ovunque nel territorio italiano nel caso di rinnovo del beneficio. Il beneficiario del RDC che accetta la proposta a distanza percepisce il sussidio ancora per i tre mesi successivi l’assunzione per compensare le spese di trasferimento
RICHIESTA ED EROGAZIONE
Le richieste del RDC si effettuano in via telematica, anche presso i CAF sempre su apposita modulistica predisposta dall’Inps, collegata a quella della domanda DSU per richiedere il modello ISEE.
CAUSE DI DECADENZA E SANZIONI
Nel caso di presentazioni di dichiarazioni o documenti falsi, non veritieri o di omissioni al fine di ottenere il beneficio illecitamente può incorrere nella reclusione da 2 a 6 anni. Alla eventuale condanna in via definitiva consegue la revoca retroattiva del beneficio e quindi la richiesta immediata di restituzione di quanto percepito. Non potrà in tal caso essere inoltrata nuova domanda se non al decorrere dei 10 anni successivi.
È poi disposta la revoca del RDC qualora uno dei componenti il nucleo familiare:
- Non sottoscriva il Patto per il lavoro pur non rientrando nei casi di esonero
- Non partecipi, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale
- Non partecipi alle attività dei progetti del Comune di residenza
- Rifiuti un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due. Oppure rifiuti un’offerta congrua dopo il dodicesimo mese di percezione del beneficio, indipendentemente dal numero di offerte ricevute
- Non effettui le comunicazioni che tempestivamente servano alla amministrazione pubblica per modificare i requisiti del RDC ed eventualmente ridurlo
- Non presenti il modello ISEE aggiornato in caso di variazione del nucleo familiare
Il beneficio decade anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il RDC in misura maggiore del dovuto a causa di dati errati nel ISEE. Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni del centro per l’impiego, l’amministrazione applica le seguenti sanzioni:
- Decurtazione di una mensilità del RDC nel caso di prima mancata presentazione
- Decurtazione di due mensilità nel caso di seconda mancata presentazione
- Decadenza del beneficio nel caso di ulteriore mancata presentazione
Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, anche di un solo componente del nucleo familiare, non esentato l’amministrazione applica le seguenti sanzioni:
- Decurtazione di due mensilità in caso di prima mancata presentazione
- Decadenza del beneficio in caso di ulteriore mancata presentazione
Nel caso di violazione del Patto per l’inclusione sociale l’amministrazione applica le seguenti sanzioni:
- Decurtazione due mensilità dopo il primo richiamo formale agli impegni
- Decurtazione tre mensilità al secondo richiamo
- Decurtazione sei mensilità al terzo
- Decadenza del beneficio dopo ulteriore richiamo
Delle eventuali procedure di recupero di somme illecitamente percepite si farà carico l’Inps. Nel caso di decadenza del beneficio il richiedente o un altro componente del nucleo familiare può chiederlo nuovamente, avendone i requisiti, solo 18 mesi dopo il provvedimento di revoca, salvo differente disposizione (es. procedimenti penali connessi). Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti soggetti con disabilità o minorenni il termine di cui sopra è ridotto a 6 mesi. I centri per l’impiego comunicano alle piattaforme (a disposizione dell’Inps) fatti e dati suscettibili di sanzioni. L’Inps restituisce poi, sempre attraverso le piattaforme, gli esiti di eventuali decisioni di revoca, sospensione. Nei casi invece di verifica di dichiarazioni mendaci gli enti preposti ai controlli, a seconda delle rispettive competenze, trasmettono i fascicoli alle competenti autorità giudiziarie.
INCENTIVI PER IMPRESE E LAVORATORI
Le imprese che comunicano alla piattaforma del programma RDC la disponibilità di posti vacanti hanno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:
- Nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RDC, senza licenziarlo nei primi 24 mesi, a meno di giusta causa o giustificato motivo, è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mesi di RDC e quello già goduto dal beneficiario. Tale sgravio è incrementato di una mensilità nel caso in cui l’assunzione sia rivolta a donna o soggetto svantaggiato. Lo sgravio non potrà in ogni caso essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 mensilità nel caso di assunzione rivolta a donna o soggetto svantaggiato. L’importo massimo del beneficio mensile non potrà superare 780 euro. Il nuovo datore di lavoro che assume un beneficiario di RDC stipula, presso il centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione con il quale garantisce al lavoratore un percorso di formazione e riqualificazione professionale.
- Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore beneficiario di RDC come sopra appena descritto, ma attraverso l’ausilio di soggetto privato accreditato come da art.12 del Decreto Legislativo n.150 del 2015 (Agenzie per il lavoro), lo sgravio è ridotto del 50% con le medesime condizioni. L’altro 50% è a beneficio dell’agenzia per il lavoro. Il patto per il lavoro in questo caso è stipulato con l’ausilio dell’agenzia per il lavoro.
Anche gli enti di formazione accreditati possono beneficiare dello sgravio del punto di cui sopra, e nelle stesse modalità. Ciò nel caso in cui il beneficiario di RDC trovi occupazione coerente con il proprio profilo professionale a seguito del percorso gestito dall’ente accreditato. Lo sgravio sarà suddiviso al 50% tra l’ente accreditato ed il datore di lavoro che assume. Tutte le agevolazioni di sgravio di cui sopra sono applicabili a patto che il datore di lavoro realizza un incremento netto di occupazione in termini di numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato; tranne il caso in cui si sostituiscano lavoratori cessati dal servizio per pensionamento. Ai beneficiari di RDC che avviano attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto un contributo aggiuntivo, erogabile in unica soluzione, di 6 mensilità nel limite massimo di euro 780 mensili. Le agevolazioni di cui sopra non spettano ai datori di lavoro che nei tre anni precedenti la richiesta siano stati sanzionati per irregolarità inerenti il lavoro, la contribuzione, e per irregolarità ostative alla concessione del DURC.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Documento di identità e Codice Fiscale del richiedente
Attestazione ISEE in corso di validità
Documento di identità e Codice Fiscale del richiedente
Attestazione ISEE in corso di validità