Ricomposizione della crisi da sovraindebitamento: chi può accedere ai benefici della L. 03/2012
La Legge n. 03/2012 introduce nel nostro ordinamento una sorta procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile solo dal debitore stesso e non dai creditori. Il consumatore all’interno di questo nuovo scenario occupa poi uno spazio autonomo e tutelato, dal momento che gli viene prevista la possibilità di presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Tuttavia, per ottenere l’ammissione alla procedura di composizione della crisi, occorre soddisfare due tipi di requisiti: soggettivi ed oggettivi.
Requisiti soggettivi
Per quanto riguarda il primo requisito, sono ammessi ai benefici della procedura della L. 03/2012 tutti soggetti non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942, ossia tutti i soggetti non fallibili. Possono quindi ricorrere alla Procedura tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi)
sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 della legge fallimentare
sono imprenditori o enti privati non commerciali
sono imprenditori agricoli
sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.
Requisiti oggettivi
Il presupposto oggettivo, invece, è rappresentato dalla stato di “sovraindebitamento” definito, come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Il consumatore, invece, è definito specificatamente come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Condizioni di non applicabilità
Le condizioni ostative all’accesso alla procedura sono:
essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012
aver richiesto, nei precedenti cinque anni, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l’impugnazione e la risoluzione dell’accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore)
aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
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