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Rubrica di informazione CAF ATUB – Bonus bebè

Uscita n.2 – 15 novembre 2018 – Il BONUS BEBE’

La seconda uscita della nostra Rubrica di informazione riguarderà le possibilità di proroga anche per il 2019, e le modifiche proposte del Bonus bebè o Bonus natalità.  Sono infatti significative le proposte di modifica e miglioramento dell’agevolazione che dovrebbero essere contenute nella legge sulle semplificazioni fiscali.

La prima novità prospettata riguarda la durata del beneficio, da riportare a 3 anni anziché ad uno come attualmente in essere

La seconda dovrebbe riguardare l’importo, da calcolarsi non più in misura fissa di 80 euro mensili (960 euro annui) con eccezione per coloro in possesso di ISEE inferiore a 7.000 euro, per i quali il bonus ad oggi ammontava a 160 euro mensili. Il nuovo metodo dovrebbe calcolarsi attraverso 4 fasce di reddito, sempre sulla base del modello ISEE, ovvero:

  1. Bonus a 160 euro mensili per famiglie con ISEE inferiori a 7.000 euro

  2. Bonus a 130 euro mensili per famiglie con ISEE fino a 13.000 euro

  3. Bonus a 100 euro mensili per famiglie con ISEE fino a 19.000 euro

  4. Limite attuale per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro

COS’E’: L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

 A CHI E’ RIVOLTO: Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

DECORRENZA E DURATA: L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario. Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso. In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA: La misura dell’assegno dipende dall’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro. Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata intestati al richiedente. Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore. Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento. Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA: L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

  1. il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati-adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso)

  2. il figlio raggiunge i 18 anni di età

  3. il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEE minorenni superiore a 25.000 euro annui)

Altre cause di decadenza sono:

  1. il decesso del figlio

  2. la revoca dell’adozione

  3. la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale

  4. l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda

  5. l’affidamento del minore a terzi

  6. provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo

Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.

REQUISITI: La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  1. cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

  2. residenza in Italia

  3. convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune)

  4. ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo. In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore. Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

QUANDO FARE DOMANDA: La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

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