ABF (Arbitro Bancario Finanziario) Collegio di Roma – 12 maggio 2016
Anche L’Arbitro chiarisce che i costi sostenuti dal consumatore per pagare spese collegate al finanziamento (spese assicurative, commissioni finanziarie, spese di gestione, ecc.) vanno restituiti nella proporzione non goduta, nel caso in cui il consumatore estingua il finanziamento anticipatamente. Se il contratto contiene clausole che negano tale possibilità, tali clausole sono nulle in quanto vessatorie.
L’elemento di importante novità si evince dal principio che supera la distinzione tra spese facenti capo alla formazione del contratto (e quindi non rimborsabili) e spese che maturino nell’intero arco di vita del contratto (e quindi rimborsabili). L’Arbitro sancisce che tale distinzione continua ad avere senso solo se la banca predispone un contratto dal quale emergano chiaramente quali spese siano collegabili alla formazioni del contratto e quali maturino lungo tutta la durata del contratto. In caso di indicazioni nebulose le spese sono tutte rimborsabili, come già detto in proporzione al numero di rate non godute. abf-roma-12-maggio-2016-rimborso-costi-estinz-antic
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