Tribunale di Spoleto – 20 giugno 2017 n.223
In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000; in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S (commissioni di massimo scoperto) in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta.
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