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Le cartelle Equitalia si rottamano in 5 rate

La novità più rilevante introdotta dal decreto fiscale è quella della rottamazione delle cartelle, che permette ai contribuenti di “chiudere la partita” con l’agente della riscossione pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Chi aderisce alla definizione agevolata non dovrà quindi pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Ecco, in sintesi, come funziona la procedura.

L’istanza Per aderire bisogna presentare la domanda entro il 31 marzo 2017. Nel modulo vanno indicate le cartelle per le quali si chiede la rottamazione. Il modello, scaricabile dal sito di Equitalia o rintracciabile presso gli sportelli, va trasmesso alla casella e-mail / Pec della Direzione regionale di riferimento.

L’importo Al momento della presentazione della domanda il contribuente potrà solo avere un’idea del conto da pagare, autocalcolando le somme dovute. Ma sarà l’agente della riscossione a certificare l’importo complessivo da versare per la “sanatoria”. E lo farà attraverso una comunicazione che sarà inviata al contribuente entro il 31 maggio 2017.

Le rate L’importo calcolato dall’agente della riscossione dovrà essere pagato in massimo cinque rate: tre da saldare nel 2017 e due nel 2018. Per il 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per il 2018 nei mesi di aprile e settembre.

I carichi Possono essere rottamati tutti i carichi affidati a Equitalia entro la fine di quest’anno. In caso di esistenza di partite per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi ovvero ancora notificato l’avviso di addebito Equitalia invierà avviso inviato per posta ordinaria avverte l’interessato dell’esistenza di partite.

La perdita del beneficio Si decade dalla rottamazione se non si versa una qualsiasi delle rate, anche per un solo giorno di ritardo, o se il pagamento è insufficiente. Non si applica l’istituto del lieve inadempimento che tollera ritardi non superiori a sette giorni e omissioni non superiori al 3% del valore della rata.

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