Tribunale di Massa – 11 ottobre 2017
Il Giudice condanna la banca a rimborsare al cliente tutti gli interessi pagati da quest’ultimo per il finanziamento (cessione del quinto) e tutte le spese sostenute per accenderlo (assicurazione, commissioni, spese intermediazione). Questo ai sensi dell’art. 1815 c.2 c.c. perché il finanziamento era stato pattuito con interessi usurari all’origine. Infatti il T.E.G. risultante dal ricalcolo era superiore al tasso soglia antiusura stabilito per legge. Il T.E.G. superava il tasso soglia considerando anche il costo per la polizza assicurativa.
La banca eccepiva erroneamente l’estraneità del costo assicurativo nel T.E.G. sostenendo che il proprio comportamento era il linea con le direttive di Banca d’Italia. Il Giudice ha ribadito invece che le direttive di Banca d’Italia non vincolano il magistrato nell’applicazione della legge. Nel caso specifico la legge normante l’usura, art. 644 c.p. Trib. Massa 11 ottobre 2017 assic. nel TEG
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