Corte d’Appello di Roma, 07 luglio 2016, sentenza n.4323
In tema di contratto di mutuo l’art. 1 della legge 108/96 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori; pertanto ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora. Il fatto che i tassi di mora non concorrano a formare il TEGM non significa che questi non debbano essere assoggettati alla normativa antiusura.
L’art. 1815 comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo da usuraio in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi per il capitale prestato dal mutuante. Trib. Roma 07 luglio 2016 mora superiore tasso soglia
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