Da ormai quasi due anni le difficoltà nel viaggiare utilizzando un volo aereo si sono moltiplicate a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia e non solo. Risulta difficoltoso programmare un viaggio perché occorre districarsi tra tutti i regolamenti che via via si sono susseguiti negli ultimi mesi.
Le compagnie aeree non possono per legge cancellare voli motivando le cancellazioni per cause Covid-19 a partire dal 3 giugno 2020. Nel caso sia la compagnia aerea a cancellare il volo, come detto non a causa Covid-19, quindi per motivi "più o meno" eccezionali, le scelte possibili per il cliente sono due:
- chiedere il rimborso del biglietto
- chiedere di riprogrammare il biglietto ad altra data
Oppure volontariamente chiedere emissione di un voucher. Il voucher ha validità se emesso su richiesta del cliente, e non su iniziativa unilaterale della compagnia, il voucher non sostituisce il rimborso a meno che il cliente non lo richieda specificamente. La legge prevede anche che il tempo di utilizzo del voucher già in possesso del cliente (per voli cancellati entro il 30 luglio 2020) sia di 24 mesi. Nel caso il cliente decidesse di non utilizzarlo allora può chiederne il rimborso entro 12 mesi dall'emissione. La scadenza per il rimborso dei voucher non utilizzati è quella del 31 marzo 2022. Lo stesso trattamento è da riservarsi per i consumatori che hanno acquistato e pagato (e non utilizzato per causa Covid-19) servizi di trasporto, soggiorni turistici, gite scolastiche ecc.
Nel caso in cui la rinuncia provenga dal cliente e non dalla compagnia aerea le possibili soluzioni sono due:
- se la rinuncia è dovuta a Covid-19 il cliente rientra nei casi di cui sopra, ossia matura diritto al rimborso od al voucher se lo richiede (Legge 24/04/2020 n.27)
- se la rinuncia è dovuta ad altri motivi le regole da applicare sono quelle contenute nel contratto con la compagnia aerea
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