Corte di Giustizia dell’Unione Europea – 08 novembre 2016 – C 41/15
Se in un contratto di credito al consumo la finanziaria o la banca non inseriscono alcune informazioni essenziali e obbligatorie, come ad esempio il TAEG, le spese notarili, il numero e la periodicità dei pagamenti, questo può essere sanzionato con la decadenza del diritto del creditore agli interessi e alle spese. Una sanzione del genere è infatti ammessa se la mancanza di queste informazioni non permette al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale. Così la Corte di Giustizia dell’Unione europea. La Corte di Giustizia ha dichiarato che la direttiva Ue sui contratti di credito ai consumatori “non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui siffatto contratto rinvii a un altro documento, precisando al contempo che quest’ultimo ne è parte integrante, tale documento, al pari del contratto stesso, deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l’insieme dei suoi diritti e obblighi”.
Se TAEG, ratei, spese notarili e le informazioni obbligatorie non sono indicate chiaramente nel contratto, finanziaria o banca possono perdere gli interessi e le spese. Per la Corte, infatti, “la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto può essere sanzionata dagli Stati membri con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno. Ciò vale – precisa la Corte – per gli elementi obbligatori quali il TAEG, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore”.
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