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Atub Associazione Consumatori

Affrettata segnalazione alla Centrale Rischi

Tribunale di Bari 11 gennaio 2017

Da indicazioni tecniche di Banca d’Italia, è da escludere che il mero ritardo nell’adempimento o che lo stesso inadempimento possa da solo giustificare la segnalazione alla Centrale Rischi in posizione di sofferenza. La preventiva attività valutativa della banca sui presupposti per la segnalazione a sofferenza deve estendersi anche a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con la banca segnalante. Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, la banca è tenuta ad effettuare una verifica sull’intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l’emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuta ad accertare l’effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all’ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore con un solo affidamento o con più affidamenti, l’eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente. L’eventuale pendenza di un giudizio per l’accertamento del credito non può di per sé giustificare la segnalazione a sofferenza laddove la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua solvibilità. E’ contraria al canone generale della buona fede la segnalazione a sofferenza da parte di un istituto di credito alla Centrale Rischi di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere. Il danno derivante da illegittima segnalazione a sofferenza, sia nella sua componente patrimoniale che in quella morale e d’immagine, è sempre in re ipsa. La liquidazione del danno può operare unicamente ricorrendo a criteri equitativi e/o forfetari.

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